Tribunale di Lecce

R.G.E. 03/15 - Vendita Telematica Asincrona

Dati annuncio

Tipologia di vendita: S.I.
Data vendita S.I.: 17/02/2026
Orario vendita S.I.: 11.00


Professionista delegato:
Valerio Centonze
Tel. 335/5221822
Cell. 335/5221822

Email: valeriocentonze@hotmail.com


Allegati:


Lotti

Lotto 1 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.t. dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale nonchè di una veranda con ulteriore scoperto posto in posizione retrostante rispetto al fabbricato. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, 2 wc, 3 camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da 2 corridoi. Sviluppa una sup. coperta lorda di ca mq. 124 oltre al balcone, alla veranda ed allo scoperto retrostante con sup. compl. lorda tot. di ca mq. 30. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era libero ed in uno stato di conservazione mediocre. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 50, ctg. A/3, cl. 4, vani 6,5 rendita € 302,13.  

• Asta Telematica Asincrona

• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

 

Prezzo base: € 62.177,50
Prezzo base ridotto: € 46.633,20 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

Immagini allegate

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 10 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.2°, sup. commerciale mq. 119,80 dotata di 2 balconi di cui uno con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, una cucina, un ripostiglio, 2 wc e 2 camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 76, ctg. A/3, cl. 4, vani 6, rendita € 278,89. 

• Asta Telematica Asincrona

• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

 

Prezzo base: € 61.098,00
Prezzo base ridotto: € 45.824,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

Immagini allegate

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 11 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.2°, sup. commerciale mq. 116,60 dotata di un balcone. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, una cucina, un ripostiglio, 2 wc e 2 camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 75, ctg. A/3, cl. 4, vani 6, rendita € 278,89.  

• Asta Telematica Asincrona

• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 59.466,00
Prezzo base ridotto: € 44.600,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 12 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.2°, sup. commerciale mq. 119,70 dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale e 2 balconi con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, 2 wc, 3 camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 71, ctg. A/3, cl. 4, vani 6,5 rendita € 302,13.  

• Asta Telematica Asincrona

• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 61.047,00
Prezzo base ridotto: € 45.786,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 2 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.t., sup. commerciale mq. 113, dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale ed un balcone con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, 2 wc, 3 camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da 2 corridoi. Nel momento del sopralluogo l'appartamento è in un buono stato di manutenzione e conservazione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 51, ctg. A/3, cl. 4, vani 6,5 rendita € 302,13.  

• Asta Telematica Asincrona

• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

 

Prezzo base: € 57.630,00
Prezzo base ridotto: € 43.222,50 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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Lotto 3 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.1°, sup. commerciale mq. 131,50 dotata di 2 balconi con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, 2 wc, 3 camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da 2 corridoi. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 60, ctg. A/3, cl. 4, vani 6,5 rendita € 302,13.  

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N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

 

Prezzo base: € 67.065,00
Prezzo base ridotto: € 50.299,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 4 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.1°, sup. commerciale mq. 114,20 dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale ed un balcone con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, 2 wc, 3 camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da 2 corridoi. Nel momento del sopralluogo l'appartamento è in un buono stato di manutenzione e conservazione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 61, ctg. A/3, cl. 4, vani 7, rendita € 325,37.  

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• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 58.242,00
Prezzo base ridotto: € 43.682,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 5 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.2°, sup. commerciale mq. 131,50 dotata di 2 balconi con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, 2 wc, 3 camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da 2 corridoi. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 68, ctg. A/3, cl. 4, vani 6,5 rendita € 302,13. A.1) Box singolo, al p. interrato. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 9, ctg. C/6, cl. 3, mq. 31, rendita € 57,64.  

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• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 74.970,00
Prezzo base ridotto: € 56.228,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 6 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.2°, sup. commerciale mq. 53,80 dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, nello stato di fatto attuale, da 2 ampi vani oltre ad un wc e ad una scala interna per l'accesso ed il collegamento ad alcuni vani realizzati al sovrastante piano copertura. Si specifica che l'unità realizzata al piano sovrastante non è oggetto di pignoramento, per cui l'aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie opere edili di demolizione della scala e chiusura del solaio nonché alle ulteriori opere impiantistiche e di finitura per rendere autonoma l'unità immobiliare e separare le 2 consistenze attualmente collegate. Nel momento del sopralluogo l'appartamento è in un buono stato di manutenzione e conservazione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 69, ctg. A/3, cl. 4, vani 2,5 rendita € 116,20. A.1) Box singolo, composto da unico vano al p. interrato. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 47, ctg. C/6, cl. 3, mq. 15, rendita € 27,89.  

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• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 25.228,00
Prezzo base ridotto: € 18.921,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 7 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.1°, sup. commerciale mq. 118,80 dotata di 2 balconi di cui uno con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, 2 wc e 2 camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione ma si evidenziano delle porzioni ammalorate e degradate per la presenza di umidità. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 66, ctg. A/3, cl. 4, vani 6, rendita € 278,89.  

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N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 60.588,00
Prezzo base ridotto: € 45.441,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
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Cauzione: € 10% del prezzo offerto
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Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 8 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.1°, sup. commerciale mq. 123 dotata di 2 balconi di cui uno con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, una cucina, un wc, un ripostiglio e 3 camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 64, ctg. A/3, cl. 4, vani 6,5 rendita € 302,13.  

• Asta Telematica Asincrona

• Gestore: Zucchetti

• Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it 

N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 62.730,00
Prezzo base ridotto: € 47.048,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

Immagini allegate

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Corigliano d'Otranto (Lecce)


Lotto 9 - Abitazione

Proprietà 1000/1000 dei seguenti beni in Via Guglielmo Marconi, facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale e precisamente:
Unità immobiliare al p.1°, sup. commerciale mq. 119,70 dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale e 2 balconi con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, 2 wc, 3 camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione ma in alcune zone d'angolo si evidenziano delle porzioni ammalorate e degradate per la presenza di umidità. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 62, ctg. A/3, cl. 4, vani 6, rendita € 278,89. A.1) Box singolo, composto da singolo vano al p. interrato. NCEU fgl. 18, p.lla 1815 sub 16, ctg. C/6, cl. 3, mq. 29, rendita € 53,92.  

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N.B.: L'intero fabbricato, di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato realizzato in forza del P. di C. n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.


Attenzione: le informazioni a seguire relative a P.E. e situazione urbanistica, conformità edilizia, catastale ed urbanistica sono comuni a tutti e 12 i lotti. P.E. e situazione urbanistica: si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, ne analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti nè verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d’asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l’esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l’immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell’immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell’immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come valore a corpo. Conformità edilizia: criticità alta. Conformità non esprimibile. Conformità catastale: criticità alta. Conformità urbanistica: criticità alta. L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior vani, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in 2 corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 in variante al n. 104 del 16.06.05. Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n. 3358/2009 depositata il 29.05.09 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n. 134 del 31.08.06 e n. 104 del 16 giugno 2005. Ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11. Con istanza protocollo n. 11719 del 13.11.09 la società debitrice esecutata aveva prodotto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Con determinazione n. 63 del 03.02.11 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione. Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5537 del 06.12.11 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n. 10 del 04.05.11 rilevato che in data 14.10.11 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell’abuso per cui è causa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all’emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare. Con istanza prot. 10286 del 14.10.11 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati. Con nota prot. n. 1026/2016 del 08.02.16 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80. Con sentenza n. 11212 del 27.12.23 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08.02.16 del Comune di Corigliano d'Otranto. Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare. Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n. 3076 del 28.03.24 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n. 11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo. Con nota protocollo n. 11313 del 14.10.25 l’AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull’impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come probabilità abbastanza consistente in relazione tecnica allegata all’istanza prot. n. 3076 del 28.03.24, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27.12.23. A tal fine comunicava che è quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di probabilità abbastanza consistente diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti. A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001. Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini. Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto. Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.23 del Consiglio di Stato. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato. Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario. I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito Ing. Francesco Carmine Palumbo del 19.11.25 agli atti della procedura che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 68.442,00
Prezzo base ridotto: € 51.332,00 - offerta minima di partecipazione
Rilancio minimo: € 1.000,00
Prezzo di stima: € -
Cauzione: € 10% del prezzo offerto
Spese: € -

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