L'esperto risponde

Quesito su atti propedeuitici alla notifica di pignoramento

Inserito il 01 agosto 2011 da Redazione | Nessun commento

Sono un lettore della rivista “vendite giudiziarie” e gradirei sapere quali sono gli atti propedeutici alla notifica di pignoramento ovvero se la banca o chi per essa ha l’obbligo di richiedere prima di avviare il pignoramento, il credito vantato al titolare del mutuo e in mancanza di un atto formale di richiesta del credito se è possibile opporsi al pignoramento e inoltre quali sono i tempi per evitare l’avvio del pignoramento ed eventualmente evitarlo; inoltre vorrei sapere se esiste una prescrizione del credito. Ringrazio anticipatamente per la risposta e colgo l’occasione per inviare distinti saluti. R.C.

 

Egr. Sig. R.C.,
l’atto propedeutico o, meglio, preliminare all’azione esecutiva è la notifica del titolo esecutivo e dell’Atto di Precetto; l’esecuzione ha inizio con la notifica dell’Atto di Pignoramento. Con l’Atto di Precetto il creditore intima al debitore l’adempimento della propria obbligazione (nel caso di crediti di denaro: il pagamento della somma) nel termine non superiore a 10 giorni dalla notifica dello stesso; l’esecuzione per tanto non può avere validamente inizio prima che sia decorso siffatto termine. Per quanto attiene la “opposizione al pignoramento” da Lei citata, il Legislatore concede il rimedio della Opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli Atti esecutivi nel termine di giorni 20 dal compimento di ciascun atto che si intende contestare. Quanto alla prescrizione, i crediti si prescrivono in tempi diversi a seconda della specifica natura.

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