L'esperto risponde

Quesito su casa pignorata

Inserito il 01 agosto 2011 da Redazione | 46 Commenti

Egregio esperto, il mio calvario inizia nell’anno 2001 quando mi è stata pignorata la metà della mia casa dallo stato (l’altra metà appartiene a mia moglie per la divisione dei beni). Il mio legale mi comunica che nel caso di terzo incanto deserto la mia casa, (periziata da un tecnico con autentica notarile e risultata indivisibile) andrebbe a finire allo Stato. Nel 2007, per l’estinzione della procedura mi vengono richiesti € 40.000. Ora la mia domanda è: è irreversibile tale richiesta? Ci sarebbero delle possibilità, alle condizioni dell’immobile cui sopra, e cioè indivisibile e completamente da ristrutturare di appellarmi a tale richiesta? Immensamente grato ad una risposta, sopratutto se positiva. D.P.

 

Egr. Sig. D.P.,
premetto che la risposta al quesito non può che essere completa previo integrale esame della documentazione. La richiesta di Equitalia, Concessionario dello Stato per la riscossione dei tributi è indipendente dalla valutazione dell’immobile che viene effettuata da un tecnico all’uopo incaricato, mentre l’ammontare del credito è in funzione della effettiva pretesa dell’Ente impositore. Le alternative che posso suggerire per la gestione della vicenda sono: in primo luogo l’acquisto della quota parte, posta in vendita, ad iniziativa di Sua moglie, (eventualmente con il supporto di un mutuo da formalizzare presso un istituto di credito) o di un terzo; in subordine, se ancora tempestivo, l’introduzione di un giudizio innanzi alla Autorità amministrativa competente avverso le pretese dell’Ente impositore per contestare, ove del caso, la natura e/o l’ammontare del credito. Ad ogni modo poichè l’immobile è cointestato, è pieno diritto del comproprietario “difendere” la quota parte e, in caso di vendita, vantare prelazione nell’acquisto. La fattispecie, comunque, assai articolata e complessa deve essere oggetto di esame ed approfondimento da parte di un tecnico del settore che alla luce della documentazione Le potrà fornire la migliore assistenza possibile. Distinti saluti.

Commenti inviati per questo quesito.



luca

Commento inviato il: 29 settembre 2011 alle 20:52

buongiorno,

nel 2008 ho acquistato un immobile del valore di 157.000 euro facendo mutuo 100% con ipoteca della banca in compropieta’ con un’altra persona. 50% io e 50% l’altra. all’altra persona e’ stato notificato un pignoramento immobiliare di 50mila euro per un debito non pagato su mezza casa da pochi giorni. Ora, cosa puo’ accadere? per estinguere il mutuo ci vogliono ancora 153.000 euro. Il creditore puo’ attualmente richiedere la vendita all’asta? La mia meta’ come verra’ liquidata?



esperto-risponde

Commento inviato il: 10 ottobre 2011 alle 15:12

Egr. Signor Luca,
dalla domanda formulata non è dato comprendere esattamente quale sia il titolo, ovvero la natura del credito, posto a base dell’atto di pignoramento notificato: se derivi da rate non pagate afferenti il mutuo sottoscritto per l’acquisto della casa ovvero, come appare probabile, altra esposizione facente capo solo all’altro mutuatario per debiti ulteriori e diversi rispetto al mutuo.
Ciò premesso, va chiarito che allorché venga pignorata una quota di un bene immobile, nell’ambito della procedura che viene instaurata il bene viene posto in vendita dal Tribunale ma è obbligatorio che venga, preliminarmente, notificato un avviso al comproprietario non debitore onde avvisarlo degli estremi della espropriazione nelle forme e nel rispetto delle prescrizioni di legge.
Nello specifico, il comproprietario viene avvertito che se non si dichiarerà disposto a partecipare alla vendita che sarà fissata in relazione alla quota indivisa del debitore, il Giudice ordinerà lo scioglimento della comunione immobiliare (mediante apposito giudizio da iniziarsi anche nei suoi confronti) con conseguente, probabile, vendita del bene nella sua interezza.
Naturalmente l’eventuale ricavato della vendita dell’immobile, nella quota di spettanza del comproprietario non debitore, verrà assegnato a soddisfo del credito dell’istituto bancario per la estinzione del mutuo e la eventuale rinvenienza sarà assegnata al comproprietario.



tiziana

Commento inviato il: 02 marzo 2012 alle 20:24

buonasera,mi permetto di sottoporle un quesito:
vorrei partecipare all’asta di un immobile contiguo al mio che viene venduto all’asta per metà. una volta acquistato con il comproprietario come mi devo comportare?ovvero la casa non si può dividere e il comproprietario mi riferisce che ad ex acquisto la casa per 90000euro (all’asta) ne dovrò versare a lui altre 90000euro per averla tutta. funziona così??



Esperto Risponde

Commento inviato il: 10 aprile 2012 alle 10:01

Egr. sig.ra Tiziana,
una volta acquistata la quota di proprietà di un immobile, e considerato che nel caso di specie il bene pare non possa essere diviso materialmente, ciascun comproprietario resta titolare del diritto per la propria quota di proprietà senza alcun obbligo di ulteriori vendite.
Nella ipotesi in cui uno dei proprietari intenda cedere il proprio diritto non vi è alcun vincolo per quanto riguarda il prezzo della compravendita poiché il precedente prezzo di aggiudicazione può essere solo indicativo del valore di mercato della quota.
Ciò non toglie che permanga la piena autonomia del venditore nel fissare il prezzo di vendita.



francesca

Commento inviato il: 13 aprile 2012 alle 06:13

Nel caso che le vendite al”asta per l’acquisto di una quota vadano deserte e il giudice disponga lo scioglimento della comunione per la vendita dell’intero immobile,i compropietari dell’immobile che non fanno parte di quella quota possono opporsi alla vendita dell’intero immobile?



Esperto Risponde

Commento inviato il: 15 maggio 2012 alle 10:00

Gentile sig.ra Francesca,
ove sia stato disposto il giudizio di scioglimento della comunione i comproprietari non possono opporsi alla vendita dell’intero immobile salvo che non manifestino la propria volontà, in modo formale e irrevocabile, ad acquistare le quote pignorate di proprietà del debitore divenendo, in tal modo, titolari dell’intero e versando il prezzo corrispondente alla procedura esecutiva.



vitoo

Commento inviato il: 30 giugno 2012 alle 12:00

io e mia moglie siamo in regime di divisione di beni. la banca per un debito da me contratto ha pignorato l’immobile. ed il giudice ha deciso la vendita dell’intero immobile.Può mia moglie partecipando all’asta ed eventualmente aggiudicandosela pagare(esluso le spese) solo la parte di quota mia,in quanto l’altra parte è gia di sua proprietà?
2) Una volta acquistata dal tribunale,può Equitalia dopo, eventualmente fare azione revocatoria per miei debiti ?



Carolina

Commento inviato il: 14 luglio 2012 alle 06:15

Buongiorno, ieri i miei genitori hanno ricevuto un atto di pignoramento dell’abitazione a causa di un debito contratto dal condominio con la società dell’acqua. L’amministratore, però, ha pagato per intero il debito contratto ma, malgrado questo, la procedura è andata avanti tanto che si è arrivati al pignoramento. Come ci dobbiamo comportare ?



mily

Commento inviato il: 19 luglio 2012 alle 22:31

il mio fratello mi ha chiesto la firma per il mutuo e ho dovuto intestarmi al mutuo al 50%.lui ha smesso di pagare e la casa è stata pignorata .mutuo 170000 e al asta venduta 100000,restano 70000.la mia domanda è:posso pagare 35000 e uscire di questo debito (50%)o devo pagare anche la parte del mio fratello?grazie



Barbara

Commento inviato il: 09 settembre 2012 alle 22:15

Buongiorno… sono in procinto di acquistare una casa pignorata. La trattativa è in ballo da Giugno e ormai ci siamo. La casa è in vendita da circa 6 anni, è un buon affare ma sull’immobile oltre alle ipoteche (di cui sono già state presentate le cancellazioni) gravano due pignoramenti, uno da parte di una Banca (per una minima parte) e uno da parte dell’ex moglie del venditore per la quale è stato sottoscritto un accordo col legale. La signora si impegna a presentare tramite il suo avvocato la cancellazione del pignoramento verso il marito (che a quanto pare le deve versare degli alimenti a seguito della separazione) a fronte di un assegno di tutto quanto le spetta (no proprio un assegnetto ad onor del vero!). Sia quell’assegno che quello della restante cifra da versare al marito per la’qcusito (il venditore e intestatario unico della casa) verranno lasciati in deposito dal notaio fino alla trascrizione del Rogito in Tribunale dopo la vendita… con questa procedura consigliata dal mio notaio sono tranquilla a Suo parere?. Il primo passo sarà quello di stipulare un preliminare notarile con cui mi impegno ad acquistare l’immobile a fronte però della presentazione di tutte le cancellazioni di ipoteche e pignoramenti pendenti, cancellazioni registrate al Tribunale. Solo la Banca vuole incassare subito l’assegno (60.000 euro, che diventano quindi la caparra che verserò) ma presenterà subito la cancellazione del pignoramento che li riguarda. In buona sostanza il notaio mi ha detto che se nessuno si insinua “nel periodo di limbo” che intercorre dalla stipula del rogito alla sua trascrizione effettiva (mi dice 40 gg al massimo) io sono a posto… se si dovesse insinuare qualcuno io ho diritto alla restituzione della caparra? Anche perchè ho bisogno di accendere un mutuo per il 20% del valore dell’immobile ma la Banca me lo concede solo contestualmente al Rogito e soprattutto solo dopo che saranno registrate tutte le cancellazioni. Il soggetto da una visura di pochi giorni fa risulta “pulito”, ovvero non risultano altre pendenze… Vado tranquilla? Il rischio è davvero “calcolato” come sembra (abbiamo cercato di studiarla al meglio col notaio) o potrebbero esserci altre insidie? Grazie infinite dell’aiuto… non ci sto dormendo la notte perchè non sono pratica di queste “rogne” ma quella è la casa dei sogni, la casa giusta per la mia famiglia e la cerco da anni una casa così… non vorrei rinunciarci però riuscendo al contempo a tutelarmi al meglio! Grazie ancora! PS Il preliminare è fissato tra due giorni! Se poteste rispondermi prima… Ri-grazie ;-)



Esperto Risponde

Commento inviato il: 12 settembre 2012 alle 08:27

Egr. sig. Vitoo,

nel caso, come quello esposto, di un immobile intestato anche a un soggetto non debitore, costui prima che il bene venga posto in vendita riceve un avviso a comparire innanzi al Giudice dell’Esecuzione al fine di dichiarare se intende acquistare la quota pignorata divenendo, in tal modo, titolare dell’intero e versando il prezzo corrispondente alla procedura esecutiva.

Ove non venga manifestata tale disponibilità da parte del comproprietario non debitore, e una volta che l’immobile viene messo in vendita nella sua interezza, non è possibile presentare offerte parziali atteso che alla vendita possono partecipare anche altri soggetti.

In tale eventualità, ove l’immobile venga aggiudicato al comproprietario non debitore (nel caso di specie Sua moglie) si procederà alla successiva ripartizione del ricavato tra il comproprietario e la procedura esecutiva.

Per quanto attiene la posizione di Equitalia, questa non potrà spiegare alcuna azione revocatoria in seguito ad un acquisto dal Tribunale.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 06 novembre 2012 alle 15:16

Egr. sig.ra Barbara,
la situazione descritta si presenta piuttosto complessa per cui è consigliabile che si proceda al perfezionamento della compravendita contestualmente alla definizione delle creditorie e alla estinzione della procedura esecutiva mediante una comparizione delle parti e di tutti i creditori innanzi al Giudice dell’esecuzione e al notaio.
Diversamente non può essere escluso il rischio che nella procedura si insinui un nuovo creditore o che l’intera operazione non si perfezioni per motivi diversi; in tal caso potrebbe incontrare notevoli difficoltà per il recupero della caparra.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 06 novembre 2012 alle 15:16

Gentile sig.ra Carolina,
unica soluzione è quella di prendere contatti con la società creditrice e fornire la prova dell’avvenuto pagamento esibendo la documentazione che comprova il pagamento e che l’amministratore è tenuto a conservare.
Un accesso diretto consentirà anche di verificare che il credito posto a base della procedura esecutiva sia quello di cui siete a conoscenza e che non risultino pendenze diverse da quelle che l’amministratore avrebbe provveduto a saldare.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 06 novembre 2012 alle 15:17

Gentile sig.ra Mily,
nella situazione descritta, a meno che nel contratto di mutuo non siano state inserite particolari clausole di limitazione della responsabilità, Lei resta obbligato per l’intera somma mutuata.
In tal caso per ridurre l’importo della somma da corrispondere all’Istituto di credito ed estinguere contestualmente il suo debito, dovrebbe prendere contatti direttamente con il creditore e formulare una proposta transattiva a saldo e stralcio della sua posizione indipendentemente dal debito vantato nei confronti di Suo fratello.



Ezio

Commento inviato il: 12 novembre 2012 alle 16:44

Buonasera. Io e mia moglie in separazione dei beni siamo proprietari di una casa al 50per cento ciascuno. Sulla casa c’è un mutuo prima casa regolarmente pagato. Circa due anni or sono siccome le mie società non andavano bene chiedo ed ottengo un aumento di mutuo allo stesso istituto di credito ma il 17 luglio 2010 al momento di firmare il notaio mi dice che non può procedere perché e ‘ stata iscritta ipoteca giudiziale sulla mia parte di immobile da un altro istituto di credito . Parte la procedura e io allocco fino in fondo non mi oppongo in quanto credevo bastasse l’opposizione fatta dall’amministratore mio socio. Dopo le perizie la mia quota di casa va allAsta ! Questa va deserta . Marzo 2012 Ora il giudice ha sciolto la riserva e ha deciso di vendere l’intera proprietà. !!!!! Il 20 febbraio 2013!!!! Tenga presente che mia moglie non c’entra niente con le mie società ed in casa ci sono 2 minori di cui una in affido da 8 anni . I creditori sono due Banche ed una Azienda Privata . La domanda e’ questa !!!! Può il giudice tentare di vendere tutta la casa senza il consenso di mia moglie proprietaria al 50 per cento che per nulla al mondo la venderebbe? Tutti dicono di no , ma resta il fatto che il Giudice in questione di Cuneo lo ha fatto !!! Cosa mi consiglia di fare ? Grazie Infinite.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 15 novembre 2012 alle 17:50

Egr. sig. Ezio-daniele,
quando vengono pignorate quote di beni appartenenti anche a soggetti estranei alla procedura il Giudice dell’Esecuzione deve fissare un’udienza in cui sono invitati a comparire i comproprietari non debitori al fine di dichiarare se siano o meno interessati ad acquistare la quota pignorata. Ove tale disponibilità non venga manifestata dai comproprietari il Magistrato può legittimamente disporre che venga instaurato un giudizio di divisione del bene in cui si perverrà alla vendita dell’intero immobile con successiva divisione e assegnazione del ricavato.



francesco tenerelli

Commento inviato il: 21 novembre 2012 alle 19:33

egr. esperto le espongo il quesito .
mia zia intende acquistare all’asta vendite di equitalia un bene immobile di mio zio, suo marito, che è debitore di equitalia per € 95.000 circa. Può tranquillamente acquistarlo o rischia la procedura di revocatoria da parte di altri creditori , qualora ci fossero e tanto stante il rapporto di coniugio fra mia zia e mio zio?
grazie per la risposta ed invio cordiali saluti . Bari 12/11/2012



filomena

Commento inviato il: 27 novembre 2012 alle 10:40

e stato venduto meta immobile che non puo essere diviso e un 1.5 E anche ipotecato e quindi non possiamo e non vogliamo vendere in cosa andiamo incontro.



stefano

Commento inviato il: 07 dicembre 2012 alle 17:52

Nel 1981 ho stipulato con mio marito la separazione dei beni e nel 1990 abbiamo acquistato una casa ( dove viviamo tutt’ora ) al 50% con rogito dove risulta tale separazione dei beni.
Purtroppo per mancanza di lavoro e chiusura dell’attività dell’azienda di mio marito, la casa rischia di essere pignorata e di finire all’asta.
Avendo già appurato da chi di competenza che la casa non è divisibile, il creditore ha richiesto al giudice l’annullamento delle nostra separazione dei beni per poter mettere il 100% dell’immobile all’asta.
Mi chiedo se il giudice puo’ sentenziare di annullare tale separazione e non essendo divisibile la casa metterla in comunione ordinaria?E se dovesse passare in comunione ordinaria, i creditori possono attaccare anche la mia parte?
Qualora fosse possibile cio’ non Vi é un modo per appellarsi ed opporsi a tale decisione?
Nel momento che era stata fatta nell’81 la separazione dei beni, il notaio mi aveva detto che con la separazione dei beni il mio 50% rimaneva di mia esclusiva proprietà in qualsiasi caso.

La prego di farmi sapere in che modo posso bloccare il mio 50% dell’immobile per non farlo finire all’asta. Tra le altre cose se dovesse finire tutta la casa all’asta verrebbe svalutato anche la mia parte e non mi darebbero il giusto valore dell’immobile.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 04 gennaio 2013 alle 17:18

Egr. sig. Francesco,
nel caso esposto ove Sua zia non sia anch’essa debitrice di Equitalia può tranquillamente procedere all’acquisto del bene posto in vendita partecipando alla vendita fissata dal concessionario poiché tutti, possono partecipare alla vendita eccetto il debitore.
Naturalmente bisognerà porre attenzione al regime patrimoniale esistente tra i coniugi atteso che, ove gli stessi siano in regime di comunione dei beni, l’immobile acquistato diventerà automaticamente di proprietà del marito, per la metà, e pertanto in futuro potrà essere nuovamente essere assoggettato – anche se solo per la sua quota – ad esecuzione dalla stessa Equitalia o da altri eventuali creditori ove gli stessi non siano stati soddisfatti dalla precedente procedura esecutiva.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 04 gennaio 2013 alle 17:19

Egr. sig.ra Filomena,
Ove venga pignorato anche una sola quota di un bene il debitore non può in alcun modo opporsi alla vendita a meno che non provveda a saldare i propri debiti con tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva. A tal fine non rileva che sull’immobile (o su parte di esso) sia stata iscritta ipoteca poiché ciò attiene alla assegnazione delle somme ricavate dalla vendita ed ai criteri da seguire in tale specifico momento della procedura esecutiva.
Anche la indivisibilità del bene non è motivo sufficiente per evitare la vendita atteso che, nella ipotesi di beni indivisibili, o si riesce a vendere la sola quota pignorata oppure è anche possibile che venga disposto il giudizio di scioglimento della comunione in cui verrà posto in vendita l’intero immobile con successivo riparto della somma ricavata dalla vendita dell’intero tra la procedura esecutiva (che acquisirà la somma corrispondente alla quota di proprietà di spettanza del debitore) e i comproprietari non debitori cui verrà assegnata la somma equivalente alla loro quota di proprietà.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 08 luglio 2013 alle 14:27

Caro Stefano,
presumendo che la dicitura per cui il creditore avrebbe richiesto “l’annullamento delle separazione dei beni per poter mettere il 100% dell’immobile all’asta” non si riferisca all’annullamento del regime patrimoniale dei beni (sul quale nessuno, ad eccezione dei coniugi, è legittimato ad intervenire), si può ritenere che il creditore procedente abbia richiesto lo scioglimento della comunione limitatamente alla abitazione oggetto di pignoramento.
In tal caso l’immobile verrebbe posto in vendita nella sua interezza; considerato, però, che il 50% dello stesso è di Sua esclusiva proprietà, la metà del ricavato Le verrebbe restituita in quanto Lei non risulta debitrice.
Unica soluzione, pertanto, nel caso in questione è che Lei, in quanto comproprietaria dell’immobile, si dichiari disponibile ad acquistare la quota di proprietà del debitore impedendo in tal modo la vendita dell’intero. A tal fine, difatti, è previsto specificamente che il Giudice dell’Esecuzione fissi un’udienza in cui devono essere invitati a comparire i comproprietari non debitori per dichiarare se siano o meno interessati ad acquistare la quota pignorata nell’ambito della procedura.



tony

Commento inviato il: 04 settembre 2013 alle 05:14

comproprietario dell’immobile al 50% con mia moglie, la mia attività è andata in crisi e ho contratto un debito con un’azienda che mi ha pignorato il 50% dell’immomile.
la casa è andata all’asta per intero perchè indivisibile.
valore dell’immobile 200.000 euro, quindi il 50% di mia moglie vale 100.000 euro.
La domanda è: Se l’mmobile all’asta verrà venduto a 120.000 euro, a mia moglie daranno la cifra del valore stimato iniziale di 100.00 euro, oppure 60.000 euro ? (50% del valore della vendita all’asta)



Paolo

Commento inviato il: 19 settembre 2013 alle 14:52

Egregio esperto, la mia intenzione è di acquistare un terreno con casale all’asta ma ho le seguenti perplessità:
nelle note di partecipazione all’asta il tribunale specifica”ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo …. l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante la parte del presso corrispondente al credito dell’istituto …”
Nella perizia trovo le seguenti trascrizioni e pregiudizievoli:
- Atto unilaterale d’obbligo edilizio…
- Atto esecutivo o cautelare – Verbale pignoramento immobili…
- Ipoteca volontario da concessione a garanzia di mutuo condizionato…
- Ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo condizionato…
- Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo….
In base quanto detto nelle note di partecipazione devo oltre pagare il prezzo di aggiudicazione pagare anche i debiti residui dei mutui che risultano nei pregiudizievoli ??

Grazie



reys

Commento inviato il: 24 settembre 2013 alle 14:19

ho una casa cointestata al 50% con mia moglie, siamo in divisione dei beni. La casa è ipotecata dalla banca fino alla fine del mutuo di 30 anni, stiamo pagando regolarmente le rate del mutuo, la mia domanda è questa….può un privato che vanda un credito nei miei confronti di 20,000 euro dopo un’ingiunzione di pagamento ed un atto di precetto portarmi via la casa all’asta?



Paola

Commento inviato il: 30 settembre 2013 alle 18:55

Buonasera avvocato,
circa due anni fà il nostro amministratore si sveglia e ci mette in conto ben E. 11.000,00 avvalendosi di una fattura fatta dal loro ex legale al condominio,(infatti la fattura porta il nome del condominio) per delle spese compensate ( abbiamo tanto di sentenza) dopo aver perso una causa. Le fà approvare in assemblea e lo so che lo sbaglio stà lì, ma ci sembrava talmente assurdo che non impugnammo l’assemblea.L’amministratore fece decreto ingiuntivo ad entrambi essendo in comunione dei beni. Ci siamo opposti ,la causa è ancora pendente, ma l’amministratore non contento ci ha fatto il pignotamento immobiliare e solo a mio marito. ad entrambi i Giudice è stato scritto di tutto, ma nessuno ha sospeso niente, uno schifo, non hanno guardato nessuna carta, niente di niente!!! ora la casa è andata all’asta, ma per fortuna è andata deserta, ma le chiedo è regolare che la vendita dell’intero immobile sia a nome di mio marito anche se anch’io sono proprietaria ? La procedura le sembra corretta?



Esperto Risponde

Commento inviato il: 21 ottobre 2013 alle 14:24

Egr. Sig.ra Paola,
premesso che è possibile sottoporre a pignoramento immobiliare la quota indivisa di un bene intestato anche ad altri soggetti: in tali casi verrà posta in vendita solo la quota parte pignorata (ad esempio la metà) e non l’intero immobile.
In tali circostanze ove il comproprietario non coinvolto nella procedura, regolarmente citato a comparire, non si dichiari disponibile ad acquistare la quota del debitore il giudice disporrà, d’ufficio o su richiesta del creditore, che venga instaurato un giudizio di scioglimento della comunione nell’ambito del quale si procede alla vendita dell’intero immobile con conseguente ripartizione del ricavato tra il comproprietario della quota non assoggettata a pignoramento e la procedura esecutiva.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 21 ottobre 2013 alle 14:33

Egr. Lettore,
è possibile che un privato, a seguito dell’atto di precetto, notifichi atto di pignoramento immobiliare sottoponendo a gravame solo la Sua quota di proprietà e non quella di Sua moglie. Naturalmente nella procedura esecutiva che viene così instaurata dovrà essere coinvolto ex lege l’Istituto di credito che ha concesso il mutuo atteso che sull’immobile in questione beneficia di un’ipoteca a garanzia del proprio credito e che, per lo effetto, verrà soddisfatto in via privilegiata sulle somme ricavate dalla vendita.
Ciò posto, in un primo momento verrà posto in vendita la quota di appartamento pignorata, previo avviso notificato al comproprietario non debitore con cui lo si invita a comparire innanzi al Giudice dell’Esecuzione al fine di dichiarare se intende acquistare la quota pignorata, in difetto può essere disposto giudizio di scioglimento della comunione nel quale si procede alla vendita dell’intero immobile.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 10 dicembre 2013 alle 11:02

Egr. Lettore,
ove Lei si aggiudicasse l’immobile che Le interessa dovrà versare il c.d. “saldo prezzo” (ovvero la differenza tra la cauzione versata nel momento in cui è stata presentata l’offerta e il prezzo a cui il bene è stato aggiudicato). Inoltre sono anche a carico dell’aggiudicatario le spese afferenti la trascrizione e la registrazione del decreto di trasferimento come anche quelle relative alla voltura catastale, mentre gli oneri per la cancellazione dei pregiudizi (ipoteche, pignoramenti e di altre eventuali formalità) restano a carico della massa e, quindi, della procedura.
Non verranno posti in alcun modo a Suo carico i debiti residui cui si riferiscono i pregiudizi iscritti o che comunque fanno capo al debitore.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 10 dicembre 2013 alle 11:05

Caro lettore,
in esito alla vendita di un bene indivisibile, dall’importo ricavato devono essere preventivamente decurtate le spese sostenute per il giudizio di divisione. La somma residua verrà ripartita, pro quota, tra il debitore (e quindi assegnate alla procedura) e il comproprietario non debitore in ragione della quota di proprietà di cui ciascuno è titolare (nel caso di specie il 50% ciascuno).
Pertanto non ha alcuna rilevanza il valore cui il bene sia stato originariamente stimato quanto piuttosto l’importo di effettiva aggiudicazione.



giusy

Commento inviato il: 20 marzo 2014 alle 12:34

Buongiorno, io ed il mio ex marito (siamo divorziati) siamo comproprietari al 50% di una casa inserita in un fondo patrimoniale familiare che adesso è casa familiare della sottoscritta(ci sono dei minori). Ho saputo e poi appurato che è stato trascritto un sequestro della sua quota del 50% ad opera del tribunale per reati fiscali.La mia domanda è : se questo sequestro si trasformerà in modo definitivo in pignoramento sono obbligati a comunicarmelo? Come posso fare per acquistare la sua eventuale quota? Se fosse messa all’asta lui potrebbe ricomprarla tramite prestanome oppure io avrei il diritto di prelazione ?



gianfranco

Commento inviato il: 01 aprile 2014 alle 13:17

salve,sono Gianfranco,cpremesso che sono in separazione dei beni fatta al momento del matrimonio con mia moglie,ho dei debiti con equitalia dovuti alla mia attivita’ che ho chiuso qulache anno fa,ora mia moglie dovrebbe comprare un appartamento,la domanda e’ questa: puo’ equitalia,pignorare l’appartamento di mia moglie per recuperare le somme da me dovute? gazie e saluti



Esperto Risponde

Commento inviato il: 17 aprile 2014 alle 16:25

Gentile sig. Gianfranco,
avendo optato per il regime di separazione dei beni in occasione della celebrazione del matrimonio non corre alcun rischio che l’acquisto dell’appartamento fatto da sua moglie con denaro proprio possa essere aggredito da Equitalia per il soddisfacimento del debito a suo tempo contratto. L’appartamento verrà intestato esclusivamente a Sua moglie.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 17 aprile 2014 alle 16:27

Gentile Lettrice,
ove il fondo patrimoniale sia stato costituito in tempo non sospetto è opponibile ai terzi dalla data della sua annotazione e, pertanto, non potrà in alcun modo intaccato dal provvedimento di sequestro dei beni ma solo sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio stante lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
In ogni caso, ove si tratti di sequestro conservativo e ferma restando la temporaneità del fondo patrimoniale, la normativa prevede che venga inviato un avviso ai comproprietari non debitori invitati a comparire innanzi al Giudice dell’Esecuzione che potrà ordinare la vendita della quota indivisa, procedere alla divisione dell’immobile o disporre la separazione della quota in natura. Riceverà, pertanto, apposita comunicazione e potrà, comunque, partecipare alla vendita della quota indivisa se e quando disposta dal Magistrato.



Enrica

Commento inviato il: 22 maggio 2014 alle 10:59

Salve,
vorrei acquistare un immobile nel mio condominio prima che vada all’asta giudiziaria.
Quali sono i pro e i contro?
Grazie, enrica



Esperto Risponde

Commento inviato il: 21 luglio 2014 alle 08:37

Gentile sig.ra Enrica,
se Lei intende acquistare un immobile già oggetto di procedura esecutiva, e quindi sottoposto a pignoramento, pur se non ancora posto in vendita è doveroso segnalare l’assoluta sconvenienza della operazione atteso che qualsiasi atto di disposizione posto in essere dal proprietario debitore è inefficace nei confronti dei creditori e della procedura esecutiva in esito alla notifica e trascrizione del pignoramento. Pertanto ove dovesse acquistare l’appartamento questo Le verrebbe trasferito con tutti i gravami su di esso presenti (pignoramento ed eventuali iscrizioni ipotecarie) e verrebbe, per l’effetto, posto ugualmente in vendita nell’ambito della procedura già incardinata.



Valeria

Commento inviato il: 27 agosto 2014 alle 21:16

Buongiorno, vorrei proporre un quesito al vostro esperto. Sono comproprietaria (quota 2/9) di un immobile del quale altri 4/9 sono stati ipotecati da Equitalia. Poiché il debito ormai supera il valore dell’intero immobile, Equitalia si può rivalere anche sulle quote degli altri compropietari? Grazie



Esperto Risponde

Commento inviato il: 15 settembre 2014 alle 15:32

Gentile sig.ra Valeria,
in nessun caso Equitalia, o qualsiasi altro creditore, può far valere il proprio credito nei confronti di soggetti che non siano il debitore e ciò indipendentemente dalla circostanza che il bene pignorato sia di proprietà anche di altri soggetti.
Nel caso in cui terze persone siano, come nel caso di specie, comproprietari del bene oggetto di esecuzione è però possibile che venga disposta la vendita dell’intero immobile nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione. Il ricavato della vendita verrà, in quella sede, ripartito tra i comproprietari e la procedura esecutiva secondo le quote di proprietà.



roberto

Commento inviato il: 17 ottobre 2014 alle 06:00

Buongiorno,
vorrei sapere se in regime di separazione dei beni la moglie può acquistare all’asta l’immobile del coniuge debitore?
Grazie



Valeria

Commento inviato il: 24 novembre 2014 alle 08:59

Salve, io e il mio ragazzo vorremmo comprare una casa all’asta che è prevista per gennaio 2015.
Noi vorremmo intestarlo ad entrambi e partecipare insieme all’asta..il problema è che io sono titolare di una snc…in caso di fallimento della mia azienda cosa rischia il mio ragazzo? Dovremmo cambiare la società in srl…nel caso di cambiamento dopo che compriamo la casa, l’immobile da me acquisito non è più a rischio? Abbiamo diritto alle agevolazioni per la prima casa? Grazie



Esperto Risponde

Commento inviato il: 15 dicembre 2014 alle 17:27

Gentile Lettrice,
nulla osta all’acquisto da parte del coniuge che può legittimamente proporre l’offerta ed aggiudicarsi il bene posto in vendita poiché, in base alla normativa, tutti possono partecipare alla vendita eccetto il debitore.



giuseppina

Commento inviato il: 26 gennaio 2015 alle 17:26

buona sera io volevo sapere cosa succede se la banca mi a levato casa e de stata venduta all asta per una sciochezza il debito era di 162000 e mi hanno venduto casa per 41000 adesso cosa succede



Susanna

Commento inviato il: 13 febbraio 2015 alle 20:53

Buongiorno,
sono comproprietaria con il mio compagno dell’abitazione nella quale conviviamo. Su questo grava un mutuo cointestato. Il mio compagno ha contratto debiti e ci aspettiamo l’azione di pignoramento. Premetto che io sono invalida e ho gravi problemi di salute. L’abitazione è posta sul 3 piano e non è divisibile. Possono aggredire anche la mia quota? Posso acquistarla decurtando la metà del mutuo residuo visto che è cointestato con il mio compagno? Se mi rendo disponibile ad acquistarla posso farlo decurtando il valore della mia metà e accollandomi il mutuo residuo del mio compagno? (magari in questo modo riesco ad arrivare alla cifra richiesta…)
Grazie in anticipo per la vostra cortesia



Esperto Risponde

Commento inviato il: 20 aprile 2015 alle 10:08

Gentile lettrice,
sicuramente, stante la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali vigente nelle società in nome collettivo, è certamente consigliabile un mutamento della forma societaria atteso che diversamente tutti i beni dei soci (e quindi anche la quota parte dell’immobile a Lei intestato) possono essere utilizzati per saldare i debiti e le passività che il singolo socio fosse chiamato a far fronte nella sua qualità di soggetto solidalmente ed illimitatamente responsabile.
Certamente avete diritto alle agevolazioni per la prima casa ove non in possesso di altre abitazioni.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 20 aprile 2015 alle 10:09

Gentile lettrice,
presupponendo, sulla base di quanto letto che il soggetto che sarebbe in procinto di intraprendere l’azione esecutiva mediante la notifica dell’atto di Pignoramento sia soggetto diverso dall’istituto di credito che ha concesso il mutuo, il creditore del suo compagno non potrebbe pignorare anche la sua quota. È però possibile che, una volta avviata la procedura esecutiva, possa intervenire nella stessa la banca che ha concesso il mutuo in quanto per legge deve essere avvisata della incardinazione della esecuzione; in tal caso è probabile che tale creditore possa estendere il pignoramento anche alla Sua quota al fine di porre in vendita l’intero bene.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 20 aprile 2015 alle 10:10

Egregio lettore,
con il ricavato della vendita verranno soddisfatte in primo luogo le spese di procedura c.d. in prededuzione, di seguito i crediti privilegiati e, da ultimo, quelli chirografi. Nella ipotesi in cui la somma da distribuire non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori intervenuti ciascun creditore potrà comunque agire nuovamente per il recupero del credito (o della parte di credito) non soddisfatto su tutti i beni mobili e immobili nonché su eventuali crediti del debitore.

Scrivi qui la tua richiesta: il nostro esperto ti risponderà quanto prima.