L'esperto risponde

Quando in sede d’asta si presenta un solo offerente a concorrere alla vendita dell’immobile, cosa succede?

Inserito il 01 agosto 2011 da Redazione | 4 Commenti

In questi casi l’unico offerente si aggiudica l’immobile posto in vendita al prezzo base stabilito dall’ordinanza di vendita aumentato per come previsto dal medesimo provvedimento del giudice dell’esecuzione ovvero dalla normativa a seconda della disciplina applicabile.
L’aggiudicazione sarà, comunque, provvisoria nelle ipotesi di vendita con incanto, mentre nei casi di vendita senza incanto l’aggiudicazione fatta in udienza sarà definitiva.

Commenti inviati per questo quesito.



gianni

Commento inviato il: 26 ottobre 2011 alle 09:07

Salve, se in sede d’asta non si presenta nessun offerente, cosa succede? si ripete ad un prezzo più basso? per quante volte? Grazie.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 08 novembre 2011 alle 11:14

Gentile Gianni,
Qualora non vengano presentate offerte, di norma viene fissata una nuova vendita ad un prezzo base inferiore di ¼ rispetto a quello precedente. Delle nuove condizioni di vendita viene data pubblicità come per la ordinanza precedente.
Non vi sono limiti prestabiliti per la riduzione del prezzo base nel caso di mancanza di offerenti, fintanto che permanga la volontà di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo a procedere alla vendita e al pagamento delle relative spese di pubblicità.



Rosanna Rizzo

Commento inviato il: 18 gennaio 2012 alle 21:08

Egregio Avvocato,
nella vendita all’asta senza incanto della quota di 1/3 appartenente a mio fratello di un appartamento in comproprietà con me e mia sorella, il giudice ha deciso, alla prima udienza, su istanza del ns. avvocato che ha detto che i comproprietari sono interessati all’acquisto, di mettere appunto all’asta solo la quota di 1/3 e non l’intero bene. Sulla successiva ordinanza il giudice ha stabilito che dopo la prima asta, se deserta, ci saranno altre 6 successive udienze al prezzo inferiore di 1/4 rispetto ad ogni vendita precedente.
Noi comproprietarie abbiamo chiesto al ns. Avvocato se fosse possibile tentare di partecipare solo alla terza o quarta udienza per far scendere il prezzo e risparmiare un po’, oppure offrire alla prima un prezzo già decurtato, visto che dobbiamo forzosamente acquistarlo per debiti contratti da ns. fratello di cui siamo incolpevoli. Il ns. Avvocato ci ha sconsigliato per paura che uno dei creditori chieda al giudice la vendita dell’intero bene già alla seconda udienza. Ora noi chiediamo: è una procedura che accade frequentemente? E’ possibile in qualche modo patteggiare un prezzo più basso? o magari sapere come si comporta quel determinato giudice, visto che il bene è in un’altra regione? Ci è sembrato che in fondo il ns. Avvocato non si preoccupasse più di tanto perchè in fondo i soldi li sborsiamo noi, o avesse paura di non far andare a buon fine il tutto.
Ringrazio per la risposta e saluto cordialmente Rosanna Rizzo



Esperto Risponde

Commento inviato il: 27 gennaio 2012 alle 13:48

Gentile sig.ra R.R.,
nell’ambito delle vendite di quote di beni appartenenti anche a soggetti non debitori il Giudice dell’Esecuzione fissa un’udienza in cui devono essere invitati a comparire i comproprietari del beni non debitori al fine di dichiarare se siano o meno interessati ad acquistare la quota pignorata nell’ambito della procedura. In quella sede, ove tale disponibilità non venga manifestata dai comproprietari il Giudice può disporre la vendita della sola quota a cui potranno partecipare sia i comproprietari non debitori che altri soggetti eventualmente interessati.
Qualora non si pervenga alla vendita, o nella diversa eventualità che vi sia espressa istanza dei creditori, il Magistrato può disporre che venga instaurato un giudizio di divisione del bene in cui è possibile che si pervenga alla vendita dell’intero immobile con successiva divisione e assegnazione del ricavato.
Devo però segnalare che non è stabilito dalla normativa alcun numero di aste prestabilito prima del quale può essere disposto il giudizio di divisione così come non è prevista alcuna forma di “patteggiamento” del prezzo, salvo che non si formi il consenso dell’ufficio e di tutti i creditori su un prezzo che i comproprietari sono disposti ad offrire per l’acquisto della quota.

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