L'esperto risponde

Quesito su immobile nuova costruzione pignorato

Inserito il 12 ottobre 2011 da Redazione | Nessun commento

Un immobile di nuova costruzione viene pignorato un anno dopo aver stipulato un compromesso, senza il ricorso all’intervento di un notaio. Attualmente il costruttore mi concede il possesso del bene in cambio di nessuna azione legale. Cosa rischio accettando la sua proposta?
Distinti saluti.
Giuseppe L.

 

Egr. Sig. Giuseppe,
dalla domanda formulata deduco che il contratto preliminare stipulato con la ditta non sia stato oggetto di trascrizione presso i pubblici registri, atteso che il nostro ordinamento prevede esclusivamente la possibilità di trascrivere i contratti preliminari che risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente (anche se relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione).
Allo stesso modo deduco che al predetto compromesso non sia seguita alcuna sottoscrizione di contratto definitivo né, tanto meno e conseguentemente, che il contratto definitivo sia stato regolarmente trascritto.
È necessario precisare che un contratto preliminare di vendita di bene immobile produce solo effetti obbligatori: obbliga, cioè, esclusivamente le parti a trasferire la proprietà del bene nei termini e nei modi dalle stesse stabiliti.
Nel caso specifico, non solo il trasferimento della proprietà dell’immobile non si è perfezionato con la stipula del contratto definitivo, ma è intervenuto un evento peculiare come il pignoramento del bene in questione.
L’atto di pignoramento, se debitamente trascritto, produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati come può essere la vendita del bene stesso.
Da ciò consegue che, nel corso della procedura esecutiva incardinata in virtù del citato pignoramento, l’immobile verrà venduto per ordine del Giudice dell’esecuzione e a nulla varranno eventuali accordi che potrà stipulare con la ditta costruttrice che, stante la trascrizione del gravame, ha perso qualsivoglia diritto di disposizione sul bene pignorato.
In casi analoghi alle persone che, come Lei, non possono vedere soddisfatto il proprio diritto, non resta che agire, nelle forme consentite, contro il venditore per la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni.

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