L'esperto risponde

Alcuni quesiti sulle vendite

Inserito il 01 agosto 2011 da Redazione | Nessun commento

Buongiorno gradirei ricevere, qualora fosse possibile, alcune informazioni sulle vendite all´asta come sotto specificato:

1) Ho notato, facendo una ricerca sugli immobili pubblicizzati sul sito del tribunale di Taranto, che nella perizia/specifica di alcuni di essi si evincevano i nominativi degli esecutati. Sinceramente sono rimasto perplesso in quanto ho pensato se tale cosa potesse essere oggetto di violazione della privacy con una conseguente impugnazione legale da parte degli esecutati.

2) Mi sono aggiudicato un terreno per la quale ho partecipato solo con il mio nominativo. In fase di saldo posso richiedere che tale terreno sia intestato tramite decreto direttamente a me e mio fratello senza dover ricorrere ad un notaio?

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. C.D.

 

Egregio Signor C.D.,
rispondendo alla prima delle domande poste segnalo che con riferimento alle vendite immobiliari l’ordinamento prevede che debba essere pubblicato, tra l’altro, in appositi siti internet e in quotidiani nazionali, un avviso contenente tutti i dati che siano di pubblico interesse unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e ad una relazione di stima dei beni medesimi.

In effetti la normativa vigente, al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata in ossequio a quanto stabilito in materia di protezione dei dati personali, prevede che venga omessa l’indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l’identità sia nell’avviso di vendita che nelle copie dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima oggetto di pubblicità. Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 29/02/2008, al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata così come garantita dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ha difatti affermato che “l’omissione del nominativo del debitore nell’avviso di vendita risponde alla necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire un’ingiustificata divulgazione dei dati personali che li riguardano”. Per quanto attiene il secondo quesito posto, faccio presente che il decreto di trasferimento deve essere emesso in favore della persona, o delle persone, che hanno presentato l’offerta di acquisto.
Difatti, di norma non è consentito che il decreto in questione venga emesso in favore di persona diversa dall’aggiudicatario poiché in tal modo si verificherebbe un doppio trasferimento immobiliare, se pure nel Suo caso solo parziale. Se avesse voluto la intestazione in favore anche di una seconda persona l’offerta doveva essere presentata, “ab origine”, da parte di più soggetti.

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