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Quesito su ricezione avviso di vendita da parte del tribunale

Inserito il 01 agosto 2011 da Redazione | Nessun commento

Ho ricevuto dal tribunale la comunicazione che la mia casa sarà venduta all’asta. Di recente ho provato a parlare con la banca per trovare un accordo, ma la somma che ho offerto non è sufficiente e la banca ha rifiutato. Visto che il prezzo base dell’asta è inferiore alla somma offerta alla banca ho pensato di partecipare alla vendita, ma in tribunale mi hanno riferito che il debitore è escluso. Quale sono le ragioni? Come posso trovare una soluzione?

 

L’art. 571 del Codice di Procedura Civile non consente al debitore di partecipare all’asta per l’acquisto dell’immobile pignorato né personalmente né per il tramite di un avvocato. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di proporre alla banca la conversione del pignoramento, chiedendo di sostituire al bene pignorato una somma in denaro. Tutto questo prevede il deposito presso la cancelleria del Tribunale di un’istanza unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e del credito vantato dai creditori intervenuti. La somma complessiva da sostituire al bene pignorato sarà, poi, determinata dal Giudice dell’Esecuzione, sentite le parti e dovrà comprendere capitale, interessi e spese di procedura. Lo stesso Giudice dell’Esecuzione potrà anche disporre che la somma, per come determinata, venga versata a rate mensili sino ad un massimo di 18 rate.

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